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CASTELLAMONTE - Amianto sul tetto da rimuovere urgentemente ma il Comune sbaglia il proprietario di casa e l'ordinanza è nulla. E' successo a Castellamonte, frazione Sant'Antonio e, alla fine, è stato il Tar Piemonte a risolvere la questione con una sentenza che ha dato torto agli uffici di Palazzo Antonelli. 

La presunta proprietaria indicata dal Comune ha presentato ricorso contro l'ordinanza urgente per la «rimozione delle coperture a doppia falda in Manufatti Cemento Amianto di edificio ad uso civile abitazione» del 6 luglio 2023. L'ordinanza era stata emessa in seguito ad una verifica dell'Arpa eseguita nell'immobile di frazione Sant'Antonio, in conseguenza della quale era stata riscontrata la presenza di amianto che necessitava un intervento di bonifica.

La donna, che oggi abita in un altro Comune della zona, era stata individuata come proprietaria in quanto l'abitazione apparteneva un tempo alla nonna in linea paterna. Un errore, secondo la ricorrente, in quanto la nonna ha avuto due figli, entrambi in vita, che, in linea di successione, avrebbero avuto l'onere di procedere alla bonifica dell'amianto. In data 8 agosto 2023, la ricorrente ha anche inoltrato al Comune di Castellamonte una prima istanza di autotutela, con la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento. Il 13 settembre il sindaco ha rigettato l’istanza, allegando una delega per «presa visione di documenti», presentata presso il Comune e sottoscritta dalla ricorrente, con la quale lei stessa si sarebbe definita «erede». Una delega poi disconosciuta dalla donna in quanto presentata da una professionista per eseguire un accesso agli atti e nella quale era stata erroneamente definita erede pur non essendo tale.

Il Tar Piemonte ha dato pienamente ragione alla donna. «Il Comune di Castellamonte ha individuato la ricorrente quale proprietaria della struttura senza fornire alcuna motivazione in merito, limitandosi, in sede di rigetto della prima istanza di autotutela, ad evidenziare di avere identificato la proprietaria sulla base di una delega per presa visione di documenti - scrivono i giudici - appare frutto di carente istruttoria l’attribuzione della proprietà del fabbricato in capo alla ricorrente sulla base della mera sottoscrizione della delega per presa visione di documenti, da ritenersi insufficiente». Insomma, il Comune ha fatto troppo poco per identificare la corretta proprietà dell'immobile. Tanto più che la nonna della ricorrente è mancata nel settembre 2022 e l'amministrazione «a fronte di dati catastali che vedono l’immobile tuttora intestato alla nonna, non si è curata di chiarire la problematica».

«Ribadito che, allo stato, risultano due figli viventi dell’ultima intestataria catastale della struttura e, di questi, uno occupa anche l’immobile; inoltre, l’Amministrazione non ha giustificato il coinvolgimento della ricorrente in un contesto in cui la sua proprietà non si evince da alcun atto idoneo a trasferire la proprietà. L’amministrazione, rimasta inerte nel presente giudizio, avrebbe quantomeno dovuto condurre un supplemento istruttorio». Così il Tar ha accolto il ricorso della donna che non dovrà occuparsi di togliere l'amianto dal tetto. Se non altro l'amministrazione non è stato condannata a pagare le spese legali perchè «la sottoscrizione della delega ha potenzialmente tratto in inganno il Comune nell’individuazione del soggetto responsabile».