CASTELLAMONTE - Niente nuovi edifici vicino al cimitero di Castellamonte. Il Tar Piemonte, lo scorso mese di gennaio, ha chiuso una vicenda che andava avanti da cinque anni, respingendo un ricorso presentato da alcuni proprietari di terreni della zona favorevoli alla riduzione della fascia di rispetto del camposanto dove, in prima battuta, erano previsti nuovi interventi edilizi. Il riferimento va alla variante del piano regolatore approvata dal Comune di Castellamonte nel 2013 e successivamente approvata nel 2018 dalla Regione Piemonte con sostanziali modifiche. I ricorrenti erano tutti proprietari di terreni che il progetto di variante aveva inizialmente ricompreso all’interno di una «area residenziale di nuovo impianto», collocata all’esterno del centro storico di Castellamonte e in prossimità del cimitero comunale.
L'amministrazione comunale, nel 2017, si era pronunciata favorevolmente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri di profondità e 60 metri sul lato sud del cimitero, ritendo necessaria l’attribuzione di capacità edificatoria all’area in questione per l’attuazione di interventi di pubblica utilità. La Regione Piemonte, invece, ha bocciato quel pronunciamento e ha chiesto lo stralcio delle previsioni edificatorie su quei terreni, in quanto in contrasto con le vigenti norme di legge, e la riconduzione dell’area alla precedente destinazione agricola. Da qui il ricorso dei proprietari dei terreni contro la Regione che avrebbe ignorato la deroga all’estensione della fascia di rispetto cimiteriale, motivata in considerazione delle opere di pubblica utilità realizzate con l’intervento urbanistico sull’area: in particolare opere viarie, aree a servizi pubblici, a verde e parcheggio pubblico per consentire una migliore accessibilità al cimitero.
La legge in vigore, richiamata dai giudici del Tar, stabilisce che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e vieta la costruzione di nuovi edifici, siano essi pubblici o privati, entro tale fascia di rispetto. Il comma 5 della norma riconosce la possibilità di derogare a tale vincolo di inedificabilità, precisando che, «per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici». Per i giudici, però, non è questo il caso.
«Il divieto di costruire all’interno della fascia di rispetto cimiteriale - scrivono nella sentenza - vale non solo per gli edifici adibiti a residenza, ma per ogni tipo di fabbricato, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di inedificabilità intende tutelare e che possono individuarsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria rispetto a luoghi per loro natura insalubri, nella salvaguardia della peculiare sacralità degli stessi e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. La riduzione del vincolo è ammessa esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici di pubblico interesse, poiché solo il soddisfacimento di un interesse pubblico meritevole di tutela può giustificare la deroga al divieto di costruire. Nel caso di specie, tuttavia, l’intervento da localizzare sulla fascia di rispetto cimiteriale è di carattere privato ed è finalizzato primariamente alla costruzione di edifici a destinazione residenziale, non certamente all’attuazione di un interesse pubblico che possa bilanciare quello eventualmente sacrificato con la riduzione del vincolo di inedificabilità. La circostanza che l’edificazione dell’area comporti anche la realizzazione di opere viarie o di pubblica utilità, invero, è una conseguenza correlata all’attuazione del progetto di iniziativa privata e all’urbanizzazione del territorio, ma non vale a qualificare l’intervento in questione come di pubblico interesse ai fini di cui si discute».
Non solo: secondo i giudici del Tar il Comune di Castellamonte non ha disposto alcuna deroga alla fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri. La delibera votata dal Consiglio comunale nel 2017, infatti, è un mero «atto di indirizzo» o «delibera di intenti». In detta sede, l’amministrazione si è limitata ad esprimere il proprio parere favorevole alla deroga nell’ambito della procedura urbanistica di approvazione della variante strutturale, senza di fatto assumere una decisione vincolante sul punto. Per questo il Tar ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Piemonte (3000 euro oltre iva e accessori di legge). Nulla è stato disposto in merito alle spese per il Comune di Castellamonte che non si è costituito in giudizio.