IVREA - Non viene ammesso all'esame di maturità, fa ricorso al Tar Piemonte e perde la causa con la scuola, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Succede a Ivrea, ad uno studente dell'istituto superiore Cena. Lo studente, tramite i propri legali, aveva chiesto l'annullamento del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024, in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione all’Esame di Stato, e della valutazione finale pubblicata in data 12 giugno 2024 dove il ricorrente risulta aver riportato in Economia Aziendale e in Diritto una valutazione rispettivamente di voto 4/10 e voto 5/10.
La non ammissione all’esame di stato è stata motivata come segue: «L’alunno ha mostrato durante tutto il corso dell’anno scolastico una frequenza altamente discontinua, totalizzando un numero di ore di assenze molto vicino al limite massimo consentito per lo scrutinio. La sua applicazione allo studio è stata non del tutto adeguata e in alcune discipline finalizzate soprattutto alle verifiche. Il suo profitto risulta gravemente insufficiente in Economia Aziendale e nettamente insufficiente in Diritto. Nelle altre discipline in ogni caso il profitto è stato altalenante. Alla luce di quanto esposto, in considerazione dell’elevato numero di assenze unitamente alle molteplici uscite anticipate e ingressi posticipati, in considerazione inoltre del fatto che nelle due discipline fondamentali dell’indirizzo AFM lo studente non ha raggiunto un livello di competenze tale da consentirgli di affrontare in maniera proficua l’esame di Stato».
La decisione è stata impugnata per eccesso di potere per ingiustizia e ingiustificata disparità di trattamento, disparità di trattamento rispetto al resto della classe in relazione all’insufficienza riportata in economia aziendale, emergente dalla circostanza che solo il ricorrente non è stato ammesso all’esame di stato seppure l’intera classe (con poche eccezioni) avesse manifestato basso rendimento in tale materia, mancata predisposizione di corsi di recupero e strumenti di didattica personalizzata da parte della scuola e mancata comunicazione alla famiglia del rendimento del ricorrente nel corso dell’anno scolastico.
I giudici del Tar Piemonte hanno dato ragione al giudizio dei professori. «La mancata ammissione è stata fondata, con motivazione non irragionevole, anche sull’insufficienza riportata in diritto, circostanza che rende irrilevante qualsiasi considerazione circa il trattamento riservato agli altri alunni che hanno riportato l’insufficienza in economia aziendale - scrivono i giudici - quanto alla mancata predisposizione di corsi di recupero durante l’anno scolastico e alla mancata informazione alla famiglia, le argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “anche l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. Infatti, la mancata ammissione si configura quale presupposto necessario per riattivare un processo positivo di crescita».