IVREA - La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado del tribunale di Ivrea che aveva condannato l'Asl To3 per aver illegittimamente sospeso un dipendente non vaccinato contro il covid. Si trattava di un lavoratore di Venaria Reale, assunto come Oss ma impiegato con compiti d'ufficio e amministrativi, invalido civile al 67% e portatore di handicap. L'azienda sanitaria lo aveva sospeso dal lavoro essendo ancora formalmente inquadrato come Operatore Socio Sanitario: secondo l'Asl, non avendo mai chiesto il formale passaggio ad un diverso profîlo, il dipendente rientrava nel novero dei destinatari dell'obbligo vaccinale.
La Corte d'Appello ha sposato le argomentazioni difensive dell'azienda sanitaria, legittimando la scelta dell'obbligo vaccinale per alcune categorie, imposta dallo Stato, come una politica di salute pubblica. In questo caso, tra l'altro, bocciando anche i dubbi avanzati di legittimità costituzionale e di contrasto con la normativa europea, il giudice di secondo grado ha stabilito che il dipendente non avrebbe potuto nemmeno lavorare da remoto dal momento che lo svolgimento dell'attività lavorativa, in casi come questo, sarebbe stato comunque precluso, perchè utilizzato sostanzialmente per aggirare l'obbligo vaccinale.
Il giudice di Ivrea, invece, aveva sottolineato che, in quanto operatore amministrativo, «il ricorrente non poteva essere ricompreso tra i destinatari dell'obbligo vaccinale, anche perchè le sue mansioni non si svolgevano in strutture dedicate all'assistenza e al ricovero dei pazienti». L'Asl era stata quindi condannata a pagare le spese legali sostenute dal dipendente e a riconoscere all'operatore gli stipendi che avrebbe percepito nel periodo in cui era stato sospeso dal servizio. Sentenza completamente ribaltata dal giudice di Torino.