PERTUSIO - Il vicesindaco non è istruito quindi non può occuparsi dell'ufficio tecnico. E' questa, in buona sostanza, la motivazione che ha convinto una cittadina a ricorrere al Consiglio di Stato con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'annullamento del decreto del sindaco di Pertusio del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto l’attribuzione al vicesindaco Antonio Cresto della responsabilità delle funzioni gestionali relative all’area tecnica del servizio di edilizia privata per il periodo dal 3 febbraio 2022 al 1 febbraio 2025. Oggetto del contendere una nota, sottoscritta dallo stesso vicesindaco, in riferimento ad un'esecuzione immobiliare del Tribunale di Ivrea della quale è stato chiesto l'annullamento.
Scrivono i giudici: «La ricorrente, con un unico e articolato motivo di ricorso, lamenta l’illegittimità dei provvedimenti adottati perché il vicesindaco non avrebbe «l’istruzione» adeguata per il compito ad esso attribuito, «specie in un contesto di ridottissime dimensioni in cui la contaminazione tra interessi e politica è più direttamente percepibile nella sua portata lesiva dei principi generali di separazione tra politica e amministrazione». Inoltre, non vi sarebbe il presupposto di legge, necessario per procedere alla nomina di un membro della Giunta quale responsabile del servizio tecnico, del contenimento della spesa, «disponendo comunque il Comune di Pertusio di personale dipendente a tempo indeterminato». Nella relazione con cui ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, dopo avere dato atto delle memorie fatte pervenire dal Comune di Pertusio e dai controinteressati, ha espresso l’avviso che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, in quanto rivolto avverso atti non lesivi, e, nel merito, infondato.
I giudici hanno sposato in pieno la tesi del Ministero. «Il ricorso, nella parte in cui è diretto avverso la nota con cui il vicesindaco di Pertusio ha risposto alla richiesta del consulente nominato nel giudizio di esecuzione forzata sugli immobili di proprietà della ricorrente (fornendo informazioni sulla loro regolarità urbanistica), è inammissibile per difetto di interesse, perché non è dedotto, né emerge altrimenti, quale sia l’interesse della ricorrente medesima a contestare il contenuto di tali informazioni richieste dall’ausiliario del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è parimenti inammissibile nella parte in cui è rivolto avverso la nomina del vicesindaco a responsabile del servizio edilizia privata, dal momento che, mancando a valle un atto lesivo degli interessi della ricorrente, esso si traduce in una inammissibile azione popolare per la tutela della legalità dell’azione amministrativa che l’ordinamento non appresta (al di fuori dei casi eccezionali tassativamente previsti)».
Nella sentenza i giudici sottolineano che la censura rivolta a contestare l’inadeguatezza del soggetto prescelto alla nomina a responsabile del servizio è inammissibile anche per genericità, non avendo la ricorrente specificato quale sia il livello di istruzione del vicesindaco incaricato che si assume inadeguato all’incarico affidatogli. La restante censura, invece, sarebbe infondata nel merito, dal momento che la legge attribuisce ai Comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti la facoltà di attribuire «ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi» (e «il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale»), «anche al fine di operare un contenimento della spesa». Il contenimento della spesa, quindi, rappresenta solo una delle possibili ragioni per l’attribuzione discrezionale della responsabilità degli uffici ai membri dell’organo esecutivo, e ciò senza considerare che, nel caso di specie, il risparmio comunque sussiste, perché il componente dell’organo esecutivo, a differenza del dipendente dell’amministrazione, non è remunerato per lo svolgimento dell’incarico.