RIVAROLO CANAVESE - Ricorso accolto, provvedimenti del Comune annullati ma nessun risarcimento. E' quanto hanno stabilito i giudici del Tar Piemonte in merito alla vicenda che vedeva contrapposto il centro «Body Care» di via Carisia al Comune di Rivarolo Canavese. I titolari del centro avevano ragione su tutta la linea ma, al momento, non otterranno risarcimenti.
Palazzo Lomellini aveva vietato all'attività di svolgere attività estetica e medica, nonché di utilizzare gli apparecchi «Cryo Cxtì» e «Myo Fx Ems System» perchè l'Asl To4, interpellata su richiesta del Comune in merito alla natura di questi dispositivi, aveva qualificato il primo ad uso medicale e il secondo ad uso estetico, richiedendo quindi, in capo all’operatore che li utilizza, il possesso della qualifica professionale rispettivamente di medico e di estetista.
Per i giudici del Tar «non è condivisibile l’affermazione dell'Asl To4 e del Comune di Rivarolo Canavese secondo cui il dispositivo "Myo Fx Ems System" dovrebbe essere qualificato come strumento ad uso estetico. Quest’ultimo, infatti, è concepito per essere impiegato nell’ambito di programmi di allenamento mediante elettrostimolazione muscolare, nel corso dei quali viene indossato dal cliente per tutta la durata della sessione. Il manuale d’uso indica, coerentemente, che “il dispositivo è per utilizzo esclusivo per il fitness, non è un dispositivo per utilizzo medicale, terapeutico o estetico”. Le caratteristiche del dispositivo e le sue modalità di utilizzazione escludono che lo si possa assimilare a un elettrostimolatore a impulsi. Nel caso in esame, infatti, lo strumento in questione non è finalizzato a trattamenti di carattere estetico ma rappresenta un supporto all’attività sportiva. Nella fattispecie, quindi, non è necessario il possesso delle qualifiche di formazione professionale per l’attività di estetista e la relativa autorizzazione comunale».
Per quanto riguarda l'altro strumento, invece, il macchinario Cryo Cxt, il Tar sottolinea che la ricorrente ha specificato di non utilizzare attualmente il macchinario e di aver provveduto a metterlo in vendita: «In detti termini, si può ritenere che la stessa si sia adeguata alle prescrizioni dell'Asl To4 che ne vietano l’utilizzo in quanto rientrante nella categoria delle apparecchiature elettromedicali».
I giudici hanno poi respinto l'istanza di risarcimento presentata dai titolari del centro. «Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito. Nella fattispecie, la condotta dell’amministrazione si è basata su pareri motivatamente espressi dall’autorità sanitaria, che, nell’esercizio delle proprie competenze, ha più volte qualificato il macchinario in questione come elettrostimolatore destinato a uso estetico. A tale erronea interpretazione le amministrazioni sono giunte anche in ragione della mancanza di una qualificazione ufficiale di simili dispostivi nell’ambito della normativa di riferimento. Il danno paventato – quantificato in euro 5200 per ogni mese di chiusura forzata, pari alla media degli incassi dei mesi di apertura degli ultimi tre anni – non può essere ascritto interamente all’impossibilità di utilizzare il dispositivo Myo Fx Ems System, poiché la ricorrente esercita anche attività ulteriori e diverse che concorrono alla formazione dell’incasso mensile, delle quali non è fornita un’indicazione disaggregata. Va poi evidenziato come una quota parte degli incassi realizzati nei tre anni presi in considerazione per la quantificazione del danno derivi dall’utilizzazione del dispositivo Cryo Cxt, il cui impiego è stato volontariamente interrotto dalla ricorrente».