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di Giorgio Cortese

Quest’anno ricorre il ventesimo anno dall’abolizione del servizio di leva in Italia, con la legge 226 del 23 agosto del 2004 che sancì il passaggio a forze armate ridotte e professionali. Contestualmente, lo sviluppo degli avvenimenti legati al drammatico conflitto in Ucraina ha posto alla ribalta il dibattito sull’opportunità di tornare a strumenti di difesa basati sulla coscrizione obbligatoria, o su sistemi misti, capaci di sostenere conflitti convenzionali prolungati, connotati da tassi di logoramento elevati, proprio come quello che si sta combattendo in Ucraina da oltre due anni.

All’indomani dell’Unità d’Italia, nel 1861, la leva obbligatoria di 5 anni fu estesa a tutto il Paese con il “reclutamento nazionale”. I reggimenti furono formati da reclute provenienti da tre diverse province, poi impiegati in una quarta: si riteneva pericoloso creare reparti composti da soldati provenienti da una stessa provincia, magari repubblicana o ex borbonica, dove più dura era stata l’opposizione al processo di unificazione guidato dai piemontesi. L’esercito assunse così quel ruolo di amalgama per la nuova nazione che, in quel momento, era ritenuto prioritario rispetto all’efficienza.

Successivamente, l’Ordinamento Ricotti, emanato il 19 luglio 1871, sancì per tutti i cittadini maschi al compimento del ventesimo anno di età l’obbligo della leva, riducendo il servizio a tre anni. Con lo stesso decreto, fu istituita la rete dei distretti militari, uno per provincia, cui i giovani venivano iscritti al diciottesimo anno di età e a cui dovevano presentarsi in caso di chiamata alle armi. Tale sistema resterà sostanzialmente immutato fino alla sospensione della leva, dal 1° gennaio 2005, con la legge n. 226 dell’agosto dell’anno precedente, nasceva la Naja obbligatoria.

Alla vigilia della Grande guerra il periodo di coscrizione fu ridotto a due anni. Nel Ventennio, il regime fascista introdusse l’istruzione premilitare, impartita a tutti i giovani di età compresa tra gli 8 e i 21 anni. E con la nascita della Repubblica italiana fu confermata l’obbligatorietà del servizio di leva, espressa nell’art. 52 della Costituzione. Il successivo decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 ha istituito infine il servizio militare volontario in Italia, attraverso periodi di ferma prefissati, da uno a quattro anni, al termine dei quali il personale, maschile e femminile, ha l’opportunità di passare in servizio permanente effettivo. (Giorgio Cortese)