BORGOFRANCO D'IVREA - Il Consiglio Direttivo del Consorzio BIM - Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea prende atto con estrema soddisfazione della recente Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha messo fine al contenzioso mosso dal Comune di Borgofranco d’Ivrea contro il Bim stesso e contro i Comuni di Bollengo, Burolo, Chiaverano e Lessolo appartenenti alla Sezione 2 «Bassa Dora Baltea» di detto consorzio. Riceviamo e pubblichiamo la nota del consorzio.

«Il Contenzioso è sorto nel 2020 a seguito del rinnovo delle cariche del Consorzio avvenuto a dicembre del 2019. In piena pandemia il Consorzio, dopo anni di inerzia, ha provveduto all’aggiornamento dello Statuto e all’elaborazione del Regolamento per l’utilizzo del Fondo Comune, dotando il Consorzio degli atti fondamentali per il suo funzionamento. Il sig. Fausto Francisca, in qualità di Sindaco del Comune di Borgofranco d’Ivrea, ha promosso impugnazione di tutti gli atti presso il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) che alla fine del 2020 è andato a Sentenza accogliendo le istanze del Comune ricorrente, principalmente volte ad ottenere un riparto più favorevole al Comune ricorrente, in spregio ai criteri di solidarietà e sussidiarietà che hanno guidato l’attività del Consorzio sin dalla sua nascita nel 1956 e di cui lo stesso Comune di Borgofranco ha beneficiato fino ad oggi. 

Il Consorzio, con la condivisione di tutti i 23 Comuni membri (tranne Quincinetto e appunto Borgofranco d’Ivrea), ha deciso di ricorrere verso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite allo scopo di tutelare i comuni aderenti rispetto alla richiesta arbitraria di un solo Comune non supportata da alcun criterio normativo vincolante, che avrebbe di fatto ridotto sul lastrico almeno otto dei ventitré  comuni membri e ciò in spregio ai fondamentali principi di sussidiarietà e solidarietà territoriale a cui si sono ispirati i Comuni ricadenti nel bacino montano all’epoca della costituzione ed organizzazione del Consorzio BIM Dora Baltea previsto nella forma dei consorzi obbligatori dalla Legge n. 959/1953, che appunto disponeva: «Nel caso di consorzio, il sovracanone (versato dalle centrali idroelettriche) e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi  nel  perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni».

Gli ermellini, nella Sentenza del 24/01/2023, entrando anche nel merito di ogni singolo punto della sentenza del TSAP hanno ribadito la piena autonomia decisionale del Consorzio in quanto struttura giuridica autonoma ed indipendente, a cui non sono applicabili indicazioni se non disposte dalla norme vigenti, cassando la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di fatto rigettando ogni lagnanza del Comune di Borgofranco d’Ivrea. Questa decisione, attesa da tutti i Consorzi presenti sul territorio nazionale, rappresenta una pietra miliare con riguardo al contenuto giuridico e sostanziale che apporta, baluardo insormontabile per future iniziative unilaterali e arbitrarie tese a scardinare i criteri decisi dalla sovrana Assemblea dei rappresentanti dei Comuni aderenti in ossequio delle normative vigenti. 

Nel caso specifico il contenzioso voluto da un Comune (Borgofranco d’Ivrea)  ha avuto come unico e deleterio effetto il blocco dell’attività del Consorzio con gravi ripercussioni per i Comuni, impedendo di fatto agli stessi di avere a disposizione preziose risorse indispensabili per cogliere le numerose opportunità che il Pnrr offriva in questo anno e per attuare investimenti e iniziative a favore della popolazione previste negli strumenti di programmazione e di sviluppo di ogni Comune. Sebbene l’ordinanza della Corte abbia compensato le spese legali dell’intero giudizio, il Consorzio valuterà l'applicazione di quanto contenuto all'art. 3 del regolamento vigente circa il ristoro delle spese legali dallo stesso sostenute».