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ROCCA CANAVESE - Toccherà anche al Comune di Rocca, nelle percentuali previste, sanare gli eventuali debiti dell'Asa. Lo ha stabilito il Tar Piemonte che ha respinto il ricorso presentato dal Comune il 15 settembre 2023. Rocca ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta Regionale che ha dichiarato l’estinzione della Comunità Montana Alto Canavese, nella parte in cui non ha escluso il Comune di Rocca dalla successione nelle «quote di passività» facenti capo all'Asa, consorzio deputato alla gestione dei rifiuti sul territorio di riferimento ma di cui il Comune di Rocca non si è mai avvalso. Rocca, infatti, a far data dal 1 dicembre 2003, è entrato a far parte della Comunità Montana Alto Canavese ma ha mantenuto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Consorzio Cisa di Ciriè.

Nell’ambito delle poste del patrimonio dell'ex Comunità Montana da ripartire figurava la partecipazione nel Consorzio Asa (25%), cui è correlata una posizione debitoria ora a carico degli enti pubblici. Il criterio di riparto fra gli enti subentranti ha stabilito una partecipazione dell’Unione Montana Val Gallenca nella misura del 5,5%, dell’Unione Montana Alto Canavese nella misura del 7,42%, del Comune di Cuorgnè nella misura del 10,29% e del Comune di Rocca Canavese nella misura dell’1,79%.

Il Comune di Rocca Canavese ha quindi presentato ricorso al Tar Piemonte segnalando di essere entrato a far parte della Comunità Montana Alto Canavese due anni dopo la costituzione del Consorzio Asa, continuando a servirsi, per la gestione dei rifiuti nel proprio territorio, del diverso Consorzio Cisa. Il Comune non si è quindi mai avvalso di alcun servizio di Asa né ha mai inciso sulla gestione o sul controllo dello stesso. Da qui la decisione di ricorrere al tribunale amministrativo regionale, in quanto il Presidente della Giunta Regionale avrebbe dovuto imporre all’Unione Montana Alto Canavese di escludere il Comune di Rocca Canavese dalla successione nella partecipazione al Consorzio Asa.

I giudici hanno dato torto al Comune di Rocca. «Come correttamente osservato dalla Regione – scrivono dal Tar - nel dicembre 2003 il Comune ricorrente entrava a far parte dell’estinta Comunità Montana “al pari di tutti gli altri Comuni, senza deroga alcuna circa il subentro nei rapporti già in essere in capo all’Ente”. Pertanto il Comune di Rocca Canavese non è estraneo alla successione in nessun rapporto di partecipazione facente capo alla Comunità montana; ogni partecipazione della stessa, ancorché comportante una rilevante passività economica, è ricompresa nel suo proprio patrimonio, oggetto di successione del Comune ricorrente quale appartenente alla subentrata Unione Montana “Alto Canavese” fino alla fuoriuscita, con decorrenza dal 1.1.2020, disposta con delibera consiliare n. 27 del 24.6.2019 e delibera del Consiglio dell’Unione del 20.12.2019. In altri termini, le passività del Consorzio Asa fanno parte del patrimonio della Comunità Montana rispetto al quale il ricorrente si pone come successore».

Per i giudici «le Unioni Montane succedono alle Comunità montane nei rapporti giuridici attivi e passivi: il rapporto partecipativo – anche se indirettamente, tramite la Comunità Montana Alto Canavese e poi tramite l’Unione Montana Alto Canavese – è certamente da riferire anche al Comune ricorrente ed è questo che rileva a fini della successione tra enti nei rapporti giuridici di credito e di debito».