CANAVESE - Con il Decreto 43 del 30 aprile, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha specificato le condizioni con le quali i servizi di ristorazione (fra cui bar, pasticcerie, gelaterie, pub, ristoranti) potranno esercitare l’attività di ristorazione da asporto a partire da lunedì 4 maggio. Nel caso di criticità specifiche o dove non sarà possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, i sindaci potranno vietare l’attività sull’intero territorio comunale o delimitarla su parti di esso. L’ordinanza resterà in vigore fino al 17 maggio. Solo nella città di Torino take-away consentito a partire dal 9 maggio con le stesse modalità.
Ecco le regole da seguire:
- l'attività di asporto può essere effettuata solo laddove le condizioni strutturali ed organizzative permettano di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- non è consentito consumare i prodotti all’interno dei locali né sostando, dopo l’acquisto, nelle immediate vicinanze dei locali medesimi;
- nella preparazione e confezionamento devono essere rigorosamente rispettate le norme igienico-sanitarie;
- gli esercenti che desiderano avviare l'attività di asporto devono darne comunicazione preventiva all’Ufficio Commercio del Comune;
- deve essere fatta rispettare la distanza minima di 2 metri tra le persone in attesa in coda all'ingresso dei locali;
- il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo al fine di evitare assembramenti all'esterno;
- è consentita nel locale la presenza di un solo cliente alla volta, per il tempo strettamente necessario alla consegna e nel rispetto delle misure di sicurezza elencate nell’allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020;
- allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
- nell’ambito della relazione tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nel locali di esercizio dovrà essere sempre mantenuta la distanza minima di 2 metri;
- le attività di asporto sono consentite nella fascia oraria dalle 6.00 alle 21.00.
Si ricorda che gli alimenti per asporto devono essere obbligatoriamente erogati in contenitori monouso, a perdere, e che ogni inadempienza da parte delle singole attività ad una delle prescrizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e del D.P.G.R. 49 del 30 aprile 2020, comporterà l'immediata sospensione dell'attività.
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