IVREA - Presenta l'istanza per l'aggiornamento del permesso di soggiorno, la questura di Torino le nega il documento, il Tar Piemonte dà ragione alla donna. Si tratta di una collaboratrice domestica dominicana residente in Italia dal 1998. La questura le aveva negato l'aggiornamento del permesso di soggiorno per l'insufficienza dei redditi prodotti nel corso del 2023. Senza però accorgersi che, nel frattempo, la donna ha trovato regolare lavoro a Ivrea. Da qui il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno.
«La Questura ha reputato che i redditi prodotti dalla donna negli anni precedenti alla proposizione dell’istanza fossero inferiori all’ammontare annuo dell’assegno sociale - scrivono i giudici del Tar Piemonte nella sentenza - la motivazione del provvedimento rende palese che l’Amministrazione abbia omesso di valutare la documentazione lavorativa e reddituale trasmessa dalla ricorrente». Secondo la questura, la donna aveva lavorato fino al 31 dicembre 2024 alle dipendenze della Congregazione delle suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea. Poi, con il certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego di Ivrea, è emerso che la stessa percepisse l’indennità di disoccupazione dalla data dell'8 gennaio 2025. «Alla luce di quanto tutto quanto sopra esposto, non sussistono le condizioni per il riconoscimento in favore della cittadina straniera di cui sopra dello status di soggiornante di lungo periodo», conclude la questura.
La donna ha poi inviato una Pec con la quale ha documentato di aver percepito redditi lordi pari a 13.541,97 euro nel corso del 2024 e con una comunicazione successiva dell'aprile 2025, documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica di un privato di Ivrea, con previsione di un compenso mensile netto di 1.137,86 euro. «La rilevanza della documentazione, ai fini delle contestazioni elevate alla ricorrente, era stata evidenziata dal difensore sia nelle menzionate memorie trasmesse, sia nelle note di sollecito inviate in data 28/02/2025, 21/03/2025 e 16/05/2025, in cui invitava la Questura a concludere il procedimento - sottolineano i giudici del Tar - alla luce della documentazione lavorativa dimessa e della sua rituale trasmissione all’Amministrazione procedente, nessun dubbio può esservi sulla lacunosità dell’istruttoria procedimentale svolta e sulla correlata violazione delle prerogative partecipative della ricorrente. L'amministrazione non ha fatto corretta applicazione della disciplina che presiede al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
Di più: «Nel caso di specie, il richiamo contenuto nella motivazione del provvedimento, rende palese come l’Amministrazione abbia subordinato il rinnovo del titolo alle medesime condizioni previste per il suo rilascio, giacché le ha imposto di dimostrare la percezione di redditi annui superiori all’ammontare dell’assegno sociale. In questa misura, l’Amministrazione è incorsa in un manifesto errore nell’esercizio della funzione, vuoi per non essersi avveduta del fatto che l’istanza attorea era diretta al rinnovo del titolo, vuoi per aver applicato all’istanza della ricorrente la disciplina del primo comma dell’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998, anziché quella del secondo».
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, quindi, ha accolto il ricorso e annullato la determinazione impugnata; revocato l’ammissione della ricorrente al patrocinio alle spese dello Stato; condannato il Ministero intimato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 2.500 euro a titolo di compensi professionali legali.












