SAN BENIGNO CANAVESE - L'associazione «Earth Odv» ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Comune di San Benigno Canavese che vieta di introdurre i cani all'interno delle aree verdi e dei parchi gioco. E il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione prima, ha accolto il ricorso ordinando la sospensione del provvedimento del sindaco Alberto Graffino. L'ordinanza del Comune, adottata in risposta alle molteplici segnalazioni di problemi con i cani in paese, ha previsto diverse limitazioni per i proprietari dei quattro zampe. Tra queste proprio quella relativa all'accesso nei parchi gioco e nelle aree verdi di San Benigno Canavese, con previste multe da 25 a 500 euro.
L'associazione, che si occupa della «tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali», ha presentato ricorso non contro l'intera ordinanza ma solo per la parte in cui vieta ai cittadini di introdurre i cani all'interno delle aree verdi e dei parchi gioco. I giudici del Tar Piemonte hanno dato ragione all'associazione animalista. «Le censure mosse avverso l'ordinanza comunale, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, paiono fondate - spiegano i giudici - in ragione della obiettiva sproporzione tra gli obbiettivi di tutela perseguiti dall’Ente Pubblico e i divieti generalizzati imposti». E' giustificata l’adozione di adeguate forme di controllo da parte del Comune, secondo il Tar, anche senza il divieto di accesso ai parchi-gioco e alle aree verdi aperte al pubblico dal momento che «l'imposizione di limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini conduttori di cani costituisce danno grave non agevolmente ristorabile».
Per questo l’istanza cautelare è stata considerata «meritevole di accoglimento», con conseguente sospensione degli effetti dell'ordinanza del sindaco nella parte in cui vieta di «introdurre cani all'interno dei parchi-gioco ed aree verdi aperte al pubblico». Se ne riparlerà nei prossimi mesi quando l'associazione animalista e il Comune di San Benigno si troveranno (in teoria) in tribunale per la trattazione di merito del ricorso.
Condizionale d'obbligo perchè il Comune, in realtà, ha già corretto quella prima ordinanza proprio in accordo con l'associazione. Il ricorso è andato avanti lo stesso ma l'amministrazione aveva già cambiato il testo «incriminato». L'ordinanza ora in vigore, infatti, specifica che è vietata «l'introduzione dei cani all'interno delle aree fitness e gioco attrezzate recintate e, per quelle non recintate, ad una distanza non inferiore a metri 10 dalle attrezzature, con il posizionamento di appositi cartelli di divieto agli ingressi». Una modifica, questa, arrivata ad un mese dalla prima ordinanza che, però, il Tar non ha preso in considerazione.